DESCRIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’ allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Oltre al tale codice, è necessario inserire nei relativi campi previsti dal tracciato FatturaPA, il Codice Unitario di Progetto (CUP) se presente ed il Codice identificativo di Gara (CIG).

Quanto sopra premesso, si allega l’elenco dei Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 31.03.2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto di forniture di beni e/o servizi già in essere o futuro.

COLLEGAMENTI UTILI