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L’ Imposta comunale sulla pubblicità, istituita con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni. La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.
Il diritto sulle affissioni è dovuto da chi richiede il servizio ed è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità. Il servizio di pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l’affissione negli appositi impianti a ciò destinati.

REGOLAMENTI E DELIBERE

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