A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 41 del 9 maggio 2020 ho emesso apposito provvedimento che disapplica parzialmente sul territorio comunale di Roseto Capo Spulico il disposto regionale relativamente agli art. 1, 3 e 4 comma 1.
Pertanto sul territorio comunale:
- Non è consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione ubicata sul territorio di questo Comune;
- Non è consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, anche svolta in spazi all’aperto.
l’attività di pesca sportiva per come disposta nell’Art. 4 Comma 1 dell’OPGR n. 41 del 09.05.2020 è consentita ai soli residenti nel Comune di Roseto Capo Spulico, tenendo conto che la suddetta attività debba essere svolta nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.
SONO FATTI SALVI TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI.
Si invitano I Cittadini alla massima collaborazione e al senso di responsabilità fin qui dimostrato
- .ORD. N. 31 DEL 11 MAGGIO 2020 – EMERGENZA COVID-19 – DISAPPLICAZIONE PARZIALE ORDINANZA REGIONALE 41-2020